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In vigore la nuova Valutazione di Impatto Ambientale

21 Luglio 2017 By sicurys shop Leave a Comment

Le novità: dibattito pubblico, valutazioni preliminari e possibilità di richiedere un procedimento unico.

21/07/2017 – Entra in vigore oggi la nuova Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), introdotta con il D.lgs. 104/2017.

Il testo, che modifica il d.lgs.152/2006 per consentire il corretto recepimento della Direttiva 2014/52/UE per la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede un’applicazione retroattiva, ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 in poi. La data del 16 maggio 2017 è infatti il termine ultimo fissato dalla Direttiva 2014/52/UE per l’adeguamento delle normative interne. Per la piena operatività delle nuove regole bisognerà aspettare i sei o più decreti ministeriali attuativi, da adottare entro il 19 settembre, cioè sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 104.

Queste le principali novità

Progetti assoggettati a VIA

I progetti assoggettati a Via obbligatoria sono indicati nell’Allegato II. Tra questi rientrano, per fare degli esempi, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW, la realizzazione di autostrade e strade extraurbane principali, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.

L’Allegato II-bis contiene invece i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Via. Tra questi ci sono gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, realizzazione di strade extraurbane secondarie di interesse nazionale, porti turistici di dimensioni limitate. In questi casi, la Commissione Via decide se poi sottoporre il progetto al procedimento di Valutazione di impatto ambientale.

Iter più agile per la presentazione dei progetti

Diventa possibile presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti. Proponente e Amministrazioni dialogheranno per decidere eventuali integrazioni.

Il proponente non ha l’obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella fase di verifica di assoggettabilità a Via. È sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea.

In caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, si può richiedere una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare.

Smart regulation e dibattito pubblico

La Valutazione di impatto ambientale deve tenere conto di tutti gli elementi coinvolti, tra cui matrici ambientali, altri progetti collegati sulla stessa area e possibili conseguenze sanitarie, o sul patrimonio culturale e paesaggistico, prodotte con l’esercizio degli impianti o delle infrastrutture da realizzare.

Per coinvolgere e informare le popolazioni interessate dalla realizzazione di un’infrastruttura o un impianto, è potenziato lo strumento del dibattito pubblico, come previsto dal Codice Appalti (d.lgs. 50/2016).

Per i progetti di competenza statale, il proponente può chiedere, in alternativa al procedimento di Via ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali. Accanto a questo, è previsto un procedimento unico di competenza regionale.

Le regole per il procedimento di Via saranno omogenee su tutto il territorio nazionale. Le procedure verranno digitalizzate e si potrà anche eliminare l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani.

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